I « Giuochi proibiti »

Ordine pubblico e lotta al malcostume nello Stato Pontificio. Editti e notificazioni.
I documenti citati in questo e negli altri articoli della categoria Ordine pubblico e lotta al malcostume nello Stato Pontificio – Editti e notificazioni sono stati consultati presso la Società Economica di Chiavari (Archivio Napoleonico).

I « Giuochi proibiti »

C’è una storia che meriterebbe di essere approfondita: è quella del gioco d’azzardo nello Stato Pontificio e delle misure, ad esso favorevoli o contrarie, messe in atto, di volta in volta, dai singoli papi: spesso additato come vizio diabolico, talvolta riconosciuto come “male” incurabile che infettava il popolo, altre volte ancora ammesso, in maniera pragmatica, come fonte di considerevoli entrate.
Tale argomento e le problematiche ad esso connesse vengono sviscerate, con lo stile scorrevole e godibile che gli è proprio, da Claudio Rendina nel suo I peccati del Vaticano. Nelle pagine del libro, egli mette in evidenza come neanche la minaccia delle scomuniche riuscisse ad arginare l’imperversare del gioco a Roma.
Secondo alcuni, stroncare il fenomeno era un obiettivo impossibile da raggiungere: così aveva stabilito, per esempio, una congregazione di teologi e canonisti, a capo della quale era stato posto il cardinale Giovanni Tolomei, incaricata di fare un’approfondita indagine da papa Clemente XI, nel 1720.
Eppure, sotto Pio VII, si assiste nuovamente a un tentativo di porre un freno al dilagare dei cosiddetti «Giuochi proibiti», i quali «danni gravissimi» arrecano «alla Società».
Riproduciamo, al riguardo, alcuni estratti di un editto, emesso il 16 giugno 1814 e firmato da Bartolomeo Pacca, prosegretario di Stato dal 1808.


I « Giuochi proibiti »Il gioco delle carte, meta ‘700


Vi si legge che tali giochi «hanno sempre richiamato l’attenzione de’ Sommi Pontefici»; e «la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO VII» è animata «da egual zelo per il bene de’ suoi amatissimi Sudditi».
Con l’editto, il papa ordinava «a ciascuna Persona di qualsivoglia sesso, grado, e condizione, niuna affatto eccettuata, che non ardisca giuocare sì in pubblico, come in privato, in qualunque tempo, ed occasione al Faraone, Bassetto, Goffo, Trentunquaranta, Bancofallito, Machao, Zecchinetto, Ventuno, ed altri simili giuochi, che diconsi di Azzardo, d’Invito, e di Resto, e che sono a questi equivalenti, sotto qualunque denominazione piaccia di chiamarli».
La medesima proibizione si estendeva «anche a quei Giuochi detti della Ventura, Lotto, Biribis, Torretta, Girello, Girasole, Riffa, ed altri simili in qualunque maniera si chiamino, essendo tutti giuochi, i quali, oltre la frode, e l’inganno, recano disturbo, e risse continue con scandalo, e danno pubblico. Finalmente questi ed altri simili giuochi, come pure quello delle Passatelle s’intendono espressamente proibiti nelle Bettole, Osterìe, e qualunque altro sito ove si spacci Vino o Acquavite».
La pena prevista era severa: «nel caso di contravenzione, ognuno dei Trasgressori, oltre la perdita del denaro vinto in qualunque tempo, e di tutt’altro, che si troverà sulla Tavola di Giuoco, o presso i Giuocatori, incorrerà irremisibilmente anche per la prima volta nella pena di Scudi Cinquecento, e in difetto di questa, nella Relegazione, o Galera, o Carcere per Cinque Anni, giusta la condizione delle Persone, ed altre pene già comminate in detti Bandi, e Leggi».

L. S.

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